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730 Precompilato: Il conto alla rovescia è quasi terminato

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Entro il 15 aprile sarà disponibile per 20 milioni di contribuenti, ma quanti dubbi

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LE DATE – Ormai ci siamo, entro il 15 aprile 20 milioni di contribuenti potranno accedere al loro primo modello 730 precompilato, una delle novità introdotta dal Governo Renzi. Notevoli sono però ancora i dubbi tra i cittadini ed addetti ai lavori per quella che è stata annunciata come una svolta epocale nei rapporti tra Fisco e contribuenti e che rischia seriamente di creare parecchie difficoltà ed incertezze. Basta considerare che fino ad oggi solo 600.000 cittadini degli aventi diritto hanno presentato domanda all’Agenzia delle Entrate per scaricare la loro dichiarazione precompilata.

DESTINATARI – Il 730 precompilato non è stato predisposto per tutti i contribuenti ma solo per coloro che nel 2014 sono titolari di redditi da lavoro dipendente e pensione e che nell’anno d’imposta 2013 hanno presentato il modello 730 (oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730).

COME ACCEDERE – Il contribuente può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it): in questo caso è necessario utilizzare le credenziali del servizio telematico Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o usare la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell’Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’ente previdenziale.

COME RICHIEDERE LE CREDENZIALI – L’abilitazione a Fisconline, con il rilascio della password e del pin personali, può essere richiesta online sia, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso qualsiasi ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono (utilizzando il numero 848.800.444). Se la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice pin e la password di primo accesso; la seconda parte del pin potrà essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria. Naturalmente, il contribuente che non possiede un pc o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato. In questo caso sarà necessario rilasciare preventivamente un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.

CONTENUTO DEL 730 PRECOMPILATO – Nella dichiarazione precompilata sono riportati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati e quelli di lavoro autonomo occasionale con relative ritenute fiscali; sono inoltre indicati i dati dei familiari in un prospetto ad hoc loro dedicato. Nel quadro E infine sono inserite le informazioni relative ad alcuni oneri detraibili e deducibili. In particolare, nell’elaborato precompilato trovano spazio le quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita e contributi previdenziali e assistenziali. Dalla dichiarazione precedente sono desunte le eventuali eccedenze d’imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti tra cui, ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, per interventi di risparmio energetico e per l’arredo degli immobili ristrutturati. Naturalmente, nella precompilata trovano posto anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell’anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.

QUANDO PRESENTARE IL 730 PRECOMPILATO – Dal prossimo 15 aprile il contribuente potrà scaricare il 730 precompilato dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della propria area riservata. Dal 1° maggio al 7 luglio sarà possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario. Anche i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta (chi ad esempio è stato licenziato) possono presentare la dichiarazione precompilata: in questo caso, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Sarà comunque possibile continuare a presentare, sempre entro il 7 luglio, il 730 ordinario senza ricorrere al modello precompilato.

730 CONGIUNTO – Coloro che l’anno scorso hanno presentato il modello 730 congiunto e quest’anno possiedono i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione precompilata “singola”. E’ comunque possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ma occorre rivolgersi al proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato: per il primo anno di avvio sperimentale, infatti, non è consentita la presentazione della dichiarazione precompilata congiunta direttamente in via telematica.

CONTROLLI FISCALI – particolarmente interessante e controverso il sistema di controllo previsto sui nuovi 730 precompilati. Se la dichiarazione viene accettata senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale (36-ter del Dpr n. 600 del 1973) sugli oneri precompilati né quello preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. Le stesse agevolazioni sono previste anche se il 730 viene presentato tramite un intermediario con le modalità ordinarie. Se invece il contribuente o il sostituto di imposta apporterà delle modifiche o delle integrazioni che incideranno sulla determinazione del reddito o dell’imposta l’Agenzia delle Entrate provvederà a controllare anche i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali), nonché la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.
Se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione (Il visto è una “certificazione di qualità” che il CAF appone per garantire la correttezza di una data dichiarazione); nel caso in cui dalle verifiche emergesse l’apposizione di un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati saranno direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente; inutile sottolineare come questo comporterà un aggravio di costi per gli intermediari fiscali in particolare a causa degli aumenti dei premi delle assicurazioni professionali. Resta ferma, comunque, la possibilità di effettuare controlli nei confronti del contribuente per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni (per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio, la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo).

Daniele Cavicchia