Home Rubriche City Tips

Sull’obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione

carta di circolazione

Dopo le notizie allarmanti e frammentarie sull’adeguamento delle intestazioni di autoveicolo e carta di circolazione entro il 3 novembre prossimo, la Motorizzazione Civile cerca di fare un po’ di chiarezza. 

Ads

Ormai la notizia è nota. Il Ministero dei Trasporti ha stabilito che, dal 3 novembre, si avrà l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione per i veicoli guidati da una persona diversa rispetto all’intestatario per periodi più lunghi di 30 giorni. La multa per chi non si adeguerà è salata: da 705 euro fino al ritiro della carta di circolazione.

Quello che è successo, però, è stato un allarmismo generale e delle notizie riportate a metà. Perché se è vero che l’obbligo realmente sussiste, è altrettanto giusto dire che non tutti sono tenuti ad adeguarsi. La Motorizzazione Civile ha così spiegato in pochi punti tutto quello che c’è da sapere sulla nuova normativa a breve in vigore. 

“Vengono pubblicate dai mass media notizie non del tutto corrette in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese ai fini dell’annotazione nell’Archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto. Al riguardo, nell’evidenziare che nelle prossime ore sarà pubblicata, sul sito del Ministero www.mit.gov.it, una apposita circolare di chiarimenti, appare opportuno evidenziare alcune precisazioni di generale interesse” ha dichiarato la Motorizzazione Civile. DI seguito i punti che chiariranno un po’ le idee a tutti gli automobilisti. 

1 – Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.

2 – Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.

3 – L’obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l’utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.

4 – Non sono obbligati ad effettuare l’annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.

5 – Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l’annotazione, se prescritta.

6 – Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.

7 – Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda.

8 – Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.

“Per tutto ciò che concerne gli aspetti sanzionatori – continua la Motorizzazione – occorrerà fare riferimento alle indicazioni che al riguardo verranno fornite dal Ministero dell’Interno”.

Scopo della norma è rendere più efficaci i controlli su chi affitta abusivamente dei veicoli o per le aziende che utilizzano mezzi dati in uso ad altri per avere vantaggi fiscali. Obiettivo è vietare l’intestazione fittizia degli autoveicoli per permettere alla Polizia di controllare il proprietario del veicolo sia lo stesso indicato nella carta di circolazione. 

Serena Savelli